Detrazione IRPEF 36% LEGGE 449/97 e
successive modifiche
Riteniamo di farVi cosa utile riepilogando qui di seguito le
principali caratteristiche di tali agevolazioni fiscali e le
procedure da seguire.
1) IN COSA CONSISTE
E’ prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui
redditi il 36% delle spese sostenute per il recupero di case
di abitazione; il beneficio spetta fino ad un tetto massimo
di
€ 48.000,00 per abitazione, da dividere tra i soggetti
aventi diritto alla detrazione per anno di imposta, da
suddividere in dieci (o cinque in casi particolari) anni.
Esempio: se si è sostenuta una spesa di € 48.000,00 si
possono detrarre dall’Irpef dovuta € 19.680,00 in dieci,
cinque e tre anni, con un risparmio di imposta di € 1.968,00
(o € 3.936,00) per ogni anno.
10 anni se l'età del contribuente è inferiore a 75 anni
5 anni se l'età del contribuente è tra 75 e 80 anni
3 anni se l'età del contribuente è superiore a 80 anni
2) A CHI SPETTA
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi
a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul
territorio dello Stato.
Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione
dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha
perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei
limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
3) PER QUALI LAVORI
I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono quelli
elencati dall’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457.
In particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese
sostenute per eseguire gli interventi di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, le OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO, i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per i
singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Se realizzate in uno degli ambiti sopra descritti, ANCHE LE
SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI UN
CAMINETTO E/O DI UNA STUFA, PER LA REALIZZAZIONE E/O IL
RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA SONO AMMESSE A GODERE DEL
BENEFICIO FISCALE.
IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER
L’INSTALLAZIONE DI TUTTI I NOSTRI CAMINETTI E STUFE A LEGNA
ED A PELLET .
Vi sono poi alcuni interventi ammessi al beneficio della
detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle
categorie di cui all’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457.
Tra questi, gli interventi finalizzati AL CONSEGUIMENTO DI
RISPARMI ENERGETICI di cui alla Legge 9/1/1991 n. 10 e
D.P.R. 26/8/1993 n. 412
IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER
L’INSTALLAZIONE DEI NOSTRI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A
PELLET CON UN RENDIMENTO, MISURATO CON METODO DIRETTO, NON
INFERIORE AL 70% (l’elenco dei nostri prodotti che
soddisfano tale requisito è allegato al presente documento).
4) COSA OCCORRE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
4.a) Comunicazione di inizio lavori : prima dell’inizio dei
lavori è necessario inviare al Centro di Servizio delle
imposte competente per territorio la comunicazione di inizio
lavori, redatta su apposito modello, a cui devono essere
allegate :
copia della concessione/autorizzazione edilizia (per gli
interventi rientranti nell’ambito della manutenzione
straordinaria, del restauro e risanamento conservativo,
della ristrutturazione edilizia), o della comunicazione di
inizio lavori ( per gli interventi che rientranti
nell’ambito del conseguimento di risparmio energetico)
> i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della
domanda di accatastamento)
> la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI pagata a
decorrere dal 1997, se dovuta
> solo per gli interventi rientranti nell’ambito del
conseguimento di risparmio energetico, dichiarazione del
produttore attestante la conformità del prodotto ai
requisiti previsti dalla Legge 10/91 e D.P.R. 26/8/1993 n.
412
4.b) Comunicazione alla ASL : contestualmente alla
comunicazione agli uffici finanziari, deve essere inviata
all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una
comunicazione con le seguenti informazioni :
> generalità del committente dei lavori e ubicazione degli
stessi
> natura dell’intervento da realizzare
> dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori
> data di inizio dell’intervento di recupero
4.c) Pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario
4.d) Altri adempimenti : al termine dei lavori i
contribuenti interessati devono
> per i lavori di ammontare complessivo superiore a 100
milioni produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori
sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli
ingegneri,architetti e geometri oppure da altro tecnico
abilitato all’esecuzione dei lavori;
> conservare le fatture o ricevute fiscali relative alle
spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e
la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del
pagamento.
Alleghiamo le copie delle dichiarazioni e il fac-simile del
modulo, che il richiedente l’agevolazione deve compilare ed
inoltrare agli Enti competenti.
Per informazioni consultate il
vostro consulente fiscale.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni
e porgiamo cordiali saluti.
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